via dei Caudini 1/c, 00185 Roma
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Statuto dell’A.S.D. AKA

Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica AKA

Art.1 – Costituzione – A norma dell’art.18 della Costituzione italiana, degli artt.36 e seguenti del Codice Civile, dell’art.148 comma 8 del testo unico imposte sui redditi e testo unico leggi pubblica sicurezza è costituita l’Associazione denominata A.S.D . AKA Associazione Sportiva Dilettantistica con sede sociale in Roma Via dei Caudini n.1/c.

  1. L’Associazione aderisce alla FEDERITALIA, ente di Promozione Sportiva nonché Associazione Nazionale riconosciuta quale Associazione Assistenziale e di Promozione Sociale ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.

Art.2 – Principi e Scopi Generali – L’Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive con particolare riferimento all’attività motorie, attività ludiche, attività ricreative, attività teatrali e spettacolo, attività ambientali, attività formative, promozione sociale, eventi culturali, teatro, workshop, convegni, feste private, corsi, compresa l’attività didattica per I ‘avvio, l ‘aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività sportiva

  1. Per la crescita umana e sociale del propri Soci l’Associazione può peraltro promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria
  2. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.
  3. Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative;
  4. Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero;
  5. L’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare. sociale e culturale dello sport.
  6. L’Associazione si propone di svolgere attività ricreative e di tempo libero nei settori cultura, sport, turismo, promozione e solidarietà sociale.
  7. contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti ed alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e d alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla tutela dei diritti del consumatore e più in generale del cittadino;
  8. favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra soci, circoli ed altre organizzazioni democratiche;
  9. avanzare proposte ad enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del territorio (comitati di quartiere, di settore, circoscrizionali, di scuola, di istituto, ecc.) per un’adeguata programmazione culturale sul territorio;
  10. promuovere ed organizzare iniziative, servizi ed attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l’attività di gestione di sale di intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa, spaccio, prodotti di interesse al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti

Art.3 – Caratteristiche dell’Associazione

  1. E’ un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è eletto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l’uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci;
  2. Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’ Associazione;
  3. Gli impiantii, servizi, le strutture le attività promosse e organizzate sono a disposizione di tutti i
  4. soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
  5. con i regolamenti, sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari dei soci;
  6. In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi d’interesse;
  7. I compiti, livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

Art.4 – Soci

  1. Possono essere Soci tutti i cittadini che ne fanno richiesta scritta e che ne condividano le finalità;
  2. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione nella osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

– indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
– dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali,
– E’ compito del legale rappresentante dell’associazione o di altra persona da lui delegata, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
– L’accettazione comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale acquisendo quindi la qualifica di “socio”.
– L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

  1. Nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione.
  2. Per i minori tuttavia è richiesto il nulla osta di chi esercita la patria potestà
  3. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci purché:

– abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea
– non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
– non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
– non abbiano subito sanzioni di sospensione dell’attività seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

  1. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili Soci che hanno raggiunto la maggiore età;
  2. I Soci sono tenuti,:

– al pagamento della quota sociale annuale decisa dall’Assemblea. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile;
– alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;

  1. I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

– qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi scolali;
– qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
– qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione;

  1. Avverso le misure disciplinari i Soci possono opporre ricorso all’Assemblea dei soci.
  2. I Soci si impegnano a non ricorrere ad altre vie di giudizio all’infuori di quelle previste dallo Statuto e dai regolamenti
  3. Non sono ammessi Soci temporanei né limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale.

Art.5 – Gli Organi

  • L’Assemblea;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6 – L’Assemblea

  1. L’Assemblea Organo Sovrano dell’Associazione – è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe.
  2. L’Assemblea:

– approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
– approvai il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
– decide l’importo della quota associativa annuale;
– delibera la costituzione dei servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti sulla loro compatibilità coi principi ispiratori dello Statuto;
– decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
– esamina i ricorsi presentati da Soci avverso le decisioni di del Consiglio Direttivo;
– addotta le modifiche allo Statuto;
– alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Presidente e gli altri organi dell’Associazione Sportiva.

  1. L’Assemblea – sia ordinaria che straordinaria- è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci;
  2. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinarla è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti. La seconda convocazione dell’Assemblea può aver luogo almeno un’ora dopo la prima
  3. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l’anno: in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o del Consiglio dei Sindaci espressa all’unanimità. In questo caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;
  4. L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione;
  5. L’Assemblea sia, ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;
  6. Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;
  7. L’Assemblea per il rinnovo degli organi:

– stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma da un minimo di 3 ad un massimo di 11 e, nel caso siano organi previsti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori (3 effettivi) ed il numero dei membri del Collegio dei Probiviri (3 effettivi) sulla base dell’entità numerica del corpo sociale;
– elegge il Comitato Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
– approva l’eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze;

  1. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell’intero corpo sociale;
  2. Il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni; Le deliberazioni dell’Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti a i Soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno uno o più Vice presidenti, il Segretario e l’Amministratore;
  2. Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
  3. Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche del, contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
  4. ll Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni di lavoro, da esso nominate;
  5. ll Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 4 anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti;
  6. Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto;
  7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l’anno ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri su richiesta del collegio dei Sindaci Revisori;
  8. ll Consiglio Direttivo:

– formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’Assemblea;
– attua le deliberazione dell’Assemblea;
– decide l’importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, etc.);
– propone all’Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
– definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le Indicazioni dell’Assemblea;
– decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i Socie sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
– decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative e nella zona e l’apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;

  1. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell’ambito della medesima disciplina

Art. 8 – Il Presidente

  1. Il Presidente:

– È il legale rappresentante dell’associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
– cura l’attenzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
– stipula gli atti inerenti l’attività;

  1. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti;
  2. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalle elezioni di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consigli Direttivo alla prima riunione.

Art. 9 – Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)

  1. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti si compone di tre membri eletti dall’Assemblea con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e durano in carica per lo stesso periodo ma che non decadono se questo dovesse decadere, per qualsiasi ragione, anticipatamente;
  2. Alla prima riunione i Sindaci eleggono un Presidente che convoca e presiede le riunioni;
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili. Ha altresì il compito di esaminare e controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione sui contenuti del bilancio consuntivo all’Assemblea;
  4. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni della Presidenza con voto consultivo.

Art. 10 – Dimissioni

  1. I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti all’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all’atto della presentazione delle dimissioni;
  2. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle;
  3. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Art. 11 – Gratuità degli incarichi

  1. Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e degli organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite:
  2. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione Sportiva.

Art. 12 – Patrimonio e Bilancio

  1. Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:

– proventi del tesseramento;
– eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
– eventuali contributi pubblici;
– proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione
– donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia del sodalizio;
– beni mobili e immobili di proprietà;

  1. Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvesti per le finalità istituzionali.

Art. 13 – Esercizi Sociali

  1. Gli Esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
  2. Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo che deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 marzo successivo.

Art. 14 – Operazioni Amministrative

  1. Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell’Amministratore;
  2. Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

Art. 15 – Modifiche statutarie
Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea straordinaria;

  1. Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale;
  2. Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo;
  3. Prima della loro attuazione le variazioni saranno sottoposte all’approvazione dell’Ente di appartenenza

Art. 16 – Scioglimento dell’Associazione

  1. Lo scioglimento può avvenire con decisione dell’Assemblea e con il voto favorevole di almeno ¾ dei Soci presenti all’Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale;
  2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad associazione/i sportiva/e o a fini di utilità sociale;
  3. La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio

Art. 17 – Disposizioni Finali

  1. L’associazione sportiva si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e della FEDERITALIA, al suo Statuto ed ai suoi regolamenti;

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale della FEDERITALIA ed eventualmente nel regolamento organico ed in ultima istanza dalle leggi in materia